Gli eredi possono ereditare le detrazioni al 50% per le spese di ristrutturazione edilizia a condizione che abbiano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’erede ha diritto alle detrazioni Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati dal defunto negli anni precedenti, a condizione però che abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
In altri termini, se il proprietario dell’immobile ristrutturato è deceduto prima di fruire delle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, queste ultime passano agli eredi per i residui periodi di imposta.
Occorre però che questi conservino la disponibilità effettiva del bene e che quindi non costituiscano altri diritti a favore di terzi (locazione, comodato ecc.).
Dunque, per beneficiare della detrazione, non basta ereditare l’immobile, ma occorre la detenzione materiale e diretta. Tale requisito deve essere soddisfatto non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma per tutti gli anni per i quali l’erede vuole beneficiare delle residue rate di detrazione. La legge [1] prevede, infatti, che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Quest’ultima sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.
Per quanto concerne il coniuge superstite che ha rinunciato all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, si deve ritenere che la rinuncia all’eredità abbia fatto venir meno la condizione di erede e che, pertanto, egli non possa fruire delle quote residue di detrazione, pur disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, non nella qualità di erede ma di legatario per legge [2].
Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% per le spese di ristrutturazione edilizia. Più precisamente chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef sale al 50%.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
[1] Art. 16-bis TUIR.
[2] Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 2004.
tratto da http://www.laleggepertutti.it