La successione è definita legittima, ‘ab intestato’ o ‘intestata’ quando il de cuius non ha redatto testamento o nel testamento non ha compreso il suo intero patrimonio; si definisce, invece, successione ‘testamentaria’ quando il testatore ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto.
Nel caso di successione legittima l’eredità si devolve alla categoria dei, cosiddetti, successibili. Nella categoria dei successibili si individuano i legittimari, ossia il coniuge, discendenti (figli) ed, in caso di mancanza di figli, agli ascendenti (genitori), e gli eredi legittimi, che verranno alla successione solamente in mancanza dei legittimari: collaterali, altri parenti sino al sesto grado ed, in mancanza di un successibile, lo Stato Italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione e risponde dei debiti e dei legati intra vires.
Il legislatore dispone, in merito alla successione, le seguenti quote:
(Vedi anche: lo schema delle quote di eredità nella successione legittima)
nel caso succedano solo i figli, questi ereditano in parti uguali;
nel caso un soggetto muoia senza figli, fratello o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in parti uguali; nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna. Nel caso gli ascendenti siano di grado diverso, il grado più vicino esclude gli altri;
se muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli e sorelle unilaterali succedono per metà della quota;
nel caso di concorso tra genitori e fratelli e sorelle, sono ammessi tutti ed i genitori avrà almeno la metà del patrimonio. Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro;
nel caso di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini);
Nel caso di concorrenza, unitamente ai soggetti suddetti, del coniuge, le quote saranno diversamente distribuite:
se il coniuge concorre con i figli, egli ha diritto alla metà dell’eredità nel caso in cui concorra con un solo figlio, mentre ha diritto ad un terzo nel caso in cui concorre con più figli;
se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità, salvo il diritto ad un quarto degli ascendenti;
se il coniuge non concorre con discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità;
il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, viene alla successione come un coniuge non separato. Nel caso di addebito ha diritto ad un assegno vitalizio solamente nel caso in cui, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti.
Fonte: La successione legittima (www.StudioCataldi.it)