Per la tassa di successione nel 2016 si potrà usare indistintamente l’f24 o f23 ma dal prossimo anno si potrà usare solo l’f24
“1530” per “Successioni – Imposta ipotecaria“;
“1531” per “Successioni – Imposta catastale“;
“1532” per “Successioni – Tassa ipotecaria“;
“1533” per “Successioni – Imposta di bollo“;
“1534” per “Successioni – Imposta sostitutiva INVIM“;
“1535” per “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali – art. 13 D.Lgs. n. 472/1997“;
“1536” per “Successioni – Sanzione da ravvedimento – Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997“;
“1537” per “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997“.
I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a debito versati“. Il campo “anno di riferimento” si riferisce all’anno del decesso.
La sezione “Contribuente” va compilata con il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede, mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” si indica il codice fiscale del defunto, e in “codice identificativo” va messo il codice “08?, anch’esso di nuova istituzione per identificare il defunto.